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Camminare per riscoprire e conservare i luoghi e le storie di Monteroduni

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Camminare per riscoprire e conservare i luoghi e le storie

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GRUPPO ESCURSIONISTI DE L’ARIOLA - MONTERODUNI
(Associazione di Promozione Culturale, Sociale e Sportiva)

Art. 1
Denominazione e Sede
E’ costituita con sede in 86075 Monteroduni, un’Associazione di Promozione Culturale, Sociale e Sportiva, senza fini di lucro, ai sensi delle norme vigenti, che assume la denominazione di “Gruppo Escursionisti de l’Ariola - Monteroduni” in abbreviazione “GEA Monteroduni” o anche “GEA Monteroduni associazione eco-escursionistica” o semplicemente “GEA”.

Art. 2
Finalità sociali: scopo e oggetto
L'associazione ha per scopo la conoscenza del territorio e dell’ambiente del comune di Monteroduni e delle storie e tradizioni ad esso legate, la condivisione di tali conoscenze, la promozione di attività sociali e culturali finalizzate a favorire la conservazione e la valorizzazione delle stesse, nonché la socializzazione e il benessere psico-fisico dei soci tramite la promozione del turismo ambientale, dell’escursionismo sociale e della pratica dello sport dilettantistico e amatoriale a contatto diretto con la natura.
Più specificamente rientrano nell’oggetto (finalità) dell’associazione:
1. la promozione e l’organizzazione di iniziative, manifestazioni o attività culturali, educative, ricreative, eco-turistiche, sociali, che possano favorire la protezione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale, ambientale e naturale presente nel comune di Monteroduni;
2. la promozione della sensibilità artistico-culturale e naturale-ambientale attraverso la cultura del territorio, l'approfondimento della conoscenza tra i soci, la prosecuzione di tradizioni culturali, l’integrazione di gruppi tramite norme e valori, la solidarietà e la socializzazione delle giovani generazioni;
3. la promozione, lo sviluppo e l’organizzazione delle attività sportive dilettantistiche e amatoriali con particolare riguardo alle seguenti attività: escursionismo a piedi, arrampicata sportiva, mountain bike, cicloturismo, nordic walking, jogging, ecoturismo (in particolare visite turistico-culturali dei luoghi ) ed ogni altra attività che porti ad un contatto diretto con la natura ed alla conoscenza  del territorio e della storia locale;
4. la promozione e l’organizzazione di iniziative di tutoraggio di sentieri, luoghi e manufatti, di apposizione di segnaletica e di elaborazione di cartografie tematiche;
5. la promozione e l’organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento alle attività di cui al punto 3) e di corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi e accompagnatori e/o istruttori nell’ambito delle predette attività;
sono inoltre compiti dell’Associazione:
a) favorire la diffusione di attività sportive, culturali e ricreative attraverso forme di collaborazione con altre associazioni aventi analoghe finalità;
b) proporre agli enti pubblici e alle istituzioni scolastiche iniziative protese allo sviluppo delle attività rientranti nelle finalità associative, ovvero cooperare a tal fine con gli stessi;
c) organizzare tutte quelle iniziative, eventi, attività, servizi utili per l’intrattenimento sociale degli aderenti, ricadenti nelle finalità dell’associazione “GEA Monteroduni”.
L’Associazione può aderire e/o affiliarsi ad una o più organizzazioni nazionali e internazionali che perseguano fini compatibili con quelli sopra elencati.

Art. 3
Attività sociali         
Per conseguire gli scopi sociali, l’Associazione ha facoltà di:
1. organizzare, realizzare e promuovere iniziative nell’ambito delle seguenti attività: escursionismo, arrampicata sportiva, mountain bike, cicloturismo, nordic walking, jogging, ecoturismo (in particolare visite turistico-culturali dei luoghi, città e/o paesi facenti parte del territorio in cui ricadono le mete escursionistiche) ed ogni altra attività che porti ad un contatto diretto con la natura ed alla conoscenza  del territorio e delle culture locali;
2. partecipare alla pubblicazione di notiziari, riviste, bollettini, guide, manuali destinati a divulgare la conoscenza del territorio, dell’ambiente e della pratica delle attività sportive di cui alla lettera A);
3. collaborare e operare nel campo della segnaletica e della progettazione, realizzazione e manutenzione della sentieristica e dei percorsi ricadenti nel territorio comunale di Monteroduni, nonché in parchi regionali, parchi nazionali, oasi naturalistiche, monumenti naturali, aree di interesse escursionistico in Italia e all’estero;
4. organizzare o promuovere corsi di avviamento e perfezionamento alle attività di cui alla lettera A) e corsi di formazione e di qualificazione per accompagnatori e/o istruttori e operatori sportivi nell’ambito delle medesime attività;
5. organizzare seminari, mostre, eventi, finalizzati alla promozione dei valori dello sport in generale e dello sport a diretto contatto con la natura in particolare;
6. promuovere conferenze, seminari e corsi teorico-pratici indirizzati alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, ambientale e naturale;
7. promuovere attività escursionistiche ed ecoturistiche nell’ambito scolastico con finalità didattiche;
8. promuovere attività di turismo sociale nell’ambito escursionistico ed ecoturistico;
9. svolgere attività di supporto a favore di enti pubblici e privati, ove da questi ultimi richiesta, in materia di attività escursionistiche ed ecoturistiche, progettazione e manutenzione della sentieristica e della relativa segnaletica al fine di favorire la pratica delle attività sportive all’aria aperta ed a contatto della natura;
10. attivare rapporti con Enti Pubblici per organizzare attività o eventi di natura escursionistica o ecoturistica ricadenti nel loro territorio, in particolare in aree di verde pubblico o attrezzato, per collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative con-simili, per fornire strutture informative adeguate;
11. organizzare attività ricreative e culturali a favore dell’utilizzo del tempo libero dei soci;
12. promuovere e svolgere attività di studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nei settori dell'educazione ambientale, della conservazione della natura, della tutela e della gestione dell'ambiente e del turismo e dello sviluppo sostenibile;
13. promuovere e organizzare attività di volontariato attivo, in modo particolare dei giovani e degli studenti, nell'ambito di programmi, progetti e ricerche a carattere culturale, ambientale, turistico, studentesco e sociale rispondenti alle finalità dell’associazione “Ogniquota”;
14. collaborare con altri organismi, anche internazionali, promotori dell’escursionismo, dell’ecoturismo e del turismo studentesco, che condividano gli stessi principi e le stesse finalità dell’associazione GEA Monteroduni.

Art. 4
Operatori sociali
Per lo svolgimento e il conseguimento delle proprie attività istituzionali l’Associazione potrà avvalersi della collaborazione ed esperienza di Accompagnatori Nazionali Escursionistici (AEN), opportunamente formati, nonchè di altri operatori e tecnici appartenenti ad associazioni, federazioni, club, centri sportivi ecc. aventi le medesime finalità dell’associazione GEA Monteroduni.
Qualunque socio dell’Associazione può essere investito di compiti sociali e quant’altro inerente lo svolgimento delle attività dell’associazione medesima.
E’ infine possibile che per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di cui art. 3 l’Associazione possa avvalersi anche di operatori del servizio civile nazionale e internazionale.

Art. 5
Soci
Il numero dei soci e' illimitato. Tutti i soci esercitano uguali diritti e doveri.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che  ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Fino al compimento del 14° anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° anno di età.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda di ammissione fornendo:
- Nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- Dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
I suddetti dati saranno utilizzati dall’Associazione ai soli fini assicurativi e per l’invio del materiale informativo inerente l’associazione e/o la o le organizzazioni nazionali o internazionali a cui l’associazione aderisce.
E’ compito del legale rappresentante dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all’accettazione o meno di tale domanda.
L’accettazione, seguita dall’iscrizione nel libro soci dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”. Nel caso in cui la domanda venisse respinta, l’interessato può presentare ricorso , sul quale si pronuncia in via definitiva il  Consiglio Direttivo, alla prima convocazione.
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell’Associazione, entro i  30 giorni successivi all’iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso  l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia l’Assemblea dei soci alla prima convocazione.
Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Art. 6
Qualifica di socio
Chi intende essere ammesso come socio si dovrà impegnare ad attenersi al presente statuto e ad osservare  gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si assume all’atto del pagamento della quota associativa annuale e del rilascio della tessera sociale annuale. La qualifica di socio acquisita con il pagamento della quota associativa annuale scade il 31 dicembre di ogni anno. Il rinnovo della qualifica di socio può essere eseguito in qualsiasi momento dell’anno senza alcuna formalità.

Art. 7
Diritti e doveri dei soci
La qualifica di socio da' diritto:  
  • a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a frequentarne i locali;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,  anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;  
  • a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.  
I soci sono tenuti:
  • all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle Deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento delle quote associative periodiche e di eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di contributi straordinari qualora deliberati.

Art. 8
Quota associativa annuale
I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in sede di approvazione del bilancio preventivo. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili per alcun motivo.

Art.9
Perdita qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso, per mancato pagamento del contributo annuale, per esclusione o per causa di morte.

Art.10
Espulsione dall’associazione
L’espulsione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
In attesa della deliberazione definitiva, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, il  Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’associazione.
L’espulsione è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.
I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria.

Art. 11
Deliberazioni in materia di recesso, decadenza, espulsione
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed espulsione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, con la sola eccezione della perdita della qualità di socio per mancato rinnovo della quota associativa che determina l’automatica decadenza dalla qualifica di socio alla scadenza dell’anno solare.

Art. 12
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:
  1. patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione.
  2. quote associative, contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi.
  3. fondi di riserva costituiti grazie ad eventuali avanzi di gestione.
E’ assolutamente vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13
Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e dovrà essere indicata la modalità di devoluzione dell’eventuale residuo attivo, che comunque non potrà essere ripartito fra i soci ma destinato alla costituzione di fondi di riserva per un minimo del 10% dell’eventuale attivo, ad iniziative di carattere sportivo, ricreativo, culturale, sociale, per ammortamento di attrezzature o acquisizione di nuovi beni mobili e/o immobili.

Art. 14
Organi dell’associazione
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il  Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori  dei Conti (qualora istituito);
e) il Collegio dei Probiviri (qualora istituito).
Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito, nel rispetto dei principi di pari opportunità fra uomini e donne, ed è escluso qualsiasi compenso a favore dei membri chiamati a far parte degli organi dirigenti, salvo eventuali rimborsi delle spese vive connesse ad attività svolte nell’esercizio della propria funzione sociale.
Al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive afferenti alla medesima disciplina.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica.

Art. 15
Assemblea
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Indica le linee di sviluppo dell’Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull’operato degli organi esecutivi e rappresentativi ed esercita la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con finalità dell’Associazione.
Quando è regolarmente convocata rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della data prevista o con avviso scritto ad ogni socio o tramite altro mezzo di comunicazione idoneo compresa specifica comunicazione sul sito web.
La suddetta convocazione deve contenere l'ordine dei giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Possono partecipare alle Assemblee i soli soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale che siano maggiorenni.

Art. 16
Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria:
a) approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
b) approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
c) procede alla nomina delle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Presidente Onorario);
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 17
Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata:
  • tutte le volte che il  Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci;
  • per le eventuali modifiche al presente statuto e/o per lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.
L’Assemblea dovrà avere luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Art. 18
Convocazione assemblee
In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. La seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine dei giorno, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione. Per tale ultima deliberazione è competente esclusivamente l’Assemblea straordinaria nella quale, in prima convocazione, occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) dei soci presenti e per la cui validità deve essere presente almeno il 50% del corpo sociale. In seconda convocazione è necessaria la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto. Alla votazione partecipano tutti soci in regola con le obbligazioni sociali. Deve essere garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo, come previsto dall’art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 19
Presidenza delle assemblee
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.  Il Segretario provvederà a redigere il verbale dell’assemblea ed a riportarlo su apposito registro dei verbali.

Art. 20
Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo e' formato da 9 membri scelti fra gli associati. I componenti dei Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno le seguenti cariche amministrative:
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario;
che durano in carica tre anni. Uno stesso consigliere non può ricoprire la stessa carica amm.va per più di due trienni consecutivi. Le predette cariche amministrative possono inoltre essere assegnate in rotazione, su delibera consiliare, durante il triennio di durata della carica del Consiglio eletto. Il medesimo Consiglio, inoltre, fissa le responsabilità e gli incarichi e i compiti degli altri Consiglieri in ordine all’attività svolta dall’associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Il Presidente e gli altri Consiglieri potranno ricoprire più incarichi contemporaneamente.
Sono ruoli tecnici all’interno del Consiglio i seguenti: Direttore tecnico, Public relation, Promoter, Webmaster.
Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri. In via generale si prevede una riunione a trimestre. La convocazione e' fatta a mezzo posta ordinaria o elettronica non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Un consigliere decade automaticamente dall’incarico se assente, di seguito,  a tre sedute consiliari. In tal caso si procederà alla cooptazione di altro consigliere ai sensi dell’art. 21 dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro al Consiglio:
a) redigere i programmi annuali di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dalla Assemblea dei soci;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
d) compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea
e) compilare i regolamenti interni;
f) approvare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
g) deliberare sulla costituzione e scioglimento di eventuali Sezioni periferiche;
h) deliberare circa il recesso, la sospensione e l'esclusione degli associati;
i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
j) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.

Art. 21
Cooptazione o sostituzione componenti Consiglio Direttivo
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Art. 22
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale. Convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea in conformità alle prescrizioni o quando lo ritenga opportuno, ne dirige le discussioni, provvede per la emissione dei mandati di pagamento, vidima i processi verbali del Consiglio e dell’Assemblea; firma tutta la corrispondenza che viene spedita dall’associazione; soprintende alla esecuzione di qualsiasi deliberato. Le mansioni inerenti la straordinaria amministrazione dovranno essere espressamente delegate.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Art. 23
Scioglimento dell’associazione
La decisione di scioglimento dell’associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti all’Assemblea Straordinaria di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale. In seconda convocazione sarà necessaria la maggioranza dei 4/5 dei presenti.

Art. 24
Devoluzione patrimonio residuo
In caso di scioglimento l’Assemblea delibera, con la maggioranza prevista dall’art. 29, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 Legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 25
Richiamo alle norme vigenti
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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